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L’espulsione
degli ebrei dalle scuole (1938)
REGIO DECRETO LEGGE
5 settembre 1938 - XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
VITTORIO EMANUELE
III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio
1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni
per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. All’ufficio di insegnante nelle scuole
statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole
non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non
potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano
state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente
decreto; nè potranno essere ammesse all’assistentato
universitario, né al conseguimento dell’abilitazione
alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni
di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di
razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al
precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine
equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole
anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di
vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti
di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera
docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti
e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di
far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria
essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza
ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore
nei passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato
di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di
razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella
ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno,
sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per l’educazione nazionale è autorizzato
a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele,
Mussolini, Di Revel, Ciano, Solmi, Lantini
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